- Normative su IVA intracomunitaria e extracomunitaria, CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
- PROMOZIONE DI EVENTI,AGGREGAZIONE TRA IMPRESE
- Ricerche, Informazioni statistiche, Informazioni commerciali e Informazioni economiche
- CONTRATTUALISTICA Rimborso IVA intracomunitaria, apertura VAT intracomunitaria, Consulenza doganale
- Check up, Finanziamenti, Benchmark, Matching all’interno del network WIN
- Marketing strategico e operativo, Moduli consulenziali, Consulenze alla comunicazione aziendale, Valorizzazione del brand
- A) NORMATIVA VAT COMUNITARIA E
EXTRACOMUNITARIA La corretta gestione degli scambi commerciali con
l’estero richiede la consapevolezza di dover porre una particolare
attenzione ai connessi adempimenti in materia di VAT (imposta sul
valore aggiunto). Con riguardo alle operazioni commerciali poste in
essere dagli operatori economici si deve preliminarmente distinguere
tra operazioni comunitarie e operazioni non comunitarie.
È questa una distinzione importante in quanto, per le due tipologie di operazioni considerate, la normativa in materia di valore aggiunto e gli adempimenti nei confronti dell’amministrazione doganale cambiano radicalmente e sono disciplinati da norme differenti.
La realizzazione del mercato unico europeo, con la libera circolazione dei beni, dei servizi e dei capitali ha comportato nel corso del tempo un'armonizzazione della legislazione in materia di Iva. Ad oggi, la Direttiva comunitaria di riferimento per la regolamentazione dell'imposta è la n.2006/112/CE del 28 novembre 2006.
In attesa di un sistema definitivo, che prevederà il pagamento dell'imposta all'origine, la Direttiva 16 Dicembre 1991, n.91/680/CEE, recepita dal DL 30 agosto 1993, n.331, ha introdotto il regime transitorio dell'iva applicabile con decorrenza 1 gennaio 1993. La normativa sugli scambi intracomunitari prende in considerazione: le cessioni di beni trasportati o spediti da uno stato membro ad un altro stato membro e i servizi legati a tali scambi.
Le operazioni commerciali con i paesi extracomunitari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono regolate dalle disposizioni del DPR 633/72. In generale le cessioni di beni spediti fuori dal territorio dello Stato sono non imponibili, mentre l'introduzione di beni di provenienza estera a seguito di acquisti costituisce un'operazione soggetta ad imposta in Italia (regola della tassazione nel Paese di destinazione).
A volte l'articolazione e la complessità degli scambi commerciali, come per esempio la realizzazione di operazioni triangolari, quadrangolari, o di lavorazioni multiple, determinano problematiche in materia di iva sia con riferimento agli scambi comunitari che non.
Ulteriori elementi di analisi sono poi rappresentati dalla gestione dei cosiddetti depositi Iva, intesi come speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. - B) MODELLI INTRASTAT E SISTEMA DI SCAMBIO
VIES Con i regolamenti CEE n.3330/1991 e n.3046/1992, sono stati
istituiti due specifici strumenti per il controllo sia ai fini fiscali
che ai fini statistici delle movimentazioni dei beni e dei servizi
all'interno della comunità europea.
Il primo è il sistema Intrastat, che prevede l'obbligo da parte degli operatori nazionali soggetti passivi Iva di presentare agli uffici doganali gli elenchi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti Iva residenti nei territori degli altri stati membri.
Il secondo strumento denominato VIES è un sistema di scambio di informazioni fra le diverse Amministrazioni finanziarie dei paesi membri per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche fiscali. - C) CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA
DOPPIA IMPOSIZIONE Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione
internazionale sono il risultato di un accordo bilaterale tra due
Stati sovrani per regolamentare sulla base del principio di
reciprocità la sovranità tributaria di ciascuno.
Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito Ocse.
Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni.
Le Convenzioni una volta approvate entrano a far parte dell’ordinamento giuridico dei paesi sottoscrittori.
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