Indennizzi per la cessazione di attività commerciali


18/01/08 – Il 31 gennaio 2008 scade il termine per presentare all'INPS la domanda per ottenere l'indennizzo, da parte dei commercianti che hanno cessato l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2007. La Legge Finanziaria del 2005 ha stabilito infatti che i commercianti e gli agenti di commercio che cessano l'attività in modo definitivo nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, all'età minima di 57 anni per le donne e 62 per gli uomini, hanno diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della pensione minima per il periodo che intercorre tra la cessazione dell'attività e il momento del pensionamento di vecchiaia. Considerato che per gli uomini l'età pensionabile è 65 anni, nell'ipotesi di cessazione attività a 62 anni si avrà diritto a un contributo di 15.480 euro, che è il risultato del calcolo della pensione minima mensile (430 euro) per 12 mensilità e per 3 anni. Stesso risultato per le donne che cessano definitivamente l'attività a 57 anni, per le quali l'età pensionabile è 60. Per i commercianti e gli agenti di commercio che cessano oltre i predetti limiti di età, non è previsto alcun indennizzo. Per predisporre la domanda ci si può rivolgere alle sedi Lapam Federimpresa sul territorio, con la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale e la cancellazione dal Registro Imprese della Camera di Commercio.
(Autore: Alberto Carretti)